Le misure di prevenzione (introdotte nel nostro ordinamento dal Legislatore del 1931) sono provvedimenti afflittivi che vengono disposti dall’Autorità Giudiziaria indipendentemente dalla commissione di un delitto.
Questo aspetto è assolutamente peculiare (e, ad esempio, le distingue dalle misure di sicurezza che presuppongono la commissione di un reato e la condanna per lo stesso) ed ha alimentato i dubbi (sempre risolti positivamente dalla Corte Costituzionale) circa la legittimità costituzionale dei provvedimenti in parola che, benché grandemente penalizzanti, vengono subiti dai destinatari in difetto di una Sentenza di condanna (ovvero prima di essere ritenuto giuridicamente responsabile della commissione di un reato).
La logica e lo scopo delle misure di prevenzione è quello, appunto, di prevenire la commissione di un reato da parte di soggetti ritenuti “a rischio” per la sicurezza pubblica preso atto del loro stile di vita.
Nel nostro ordinamento repubblicano le misure di prevenzione sono state introdotte dalla Legge 27 dicembre 1956 n. 1423 successivamente modificata ed integrata da ripetuti interventi del Legislatore l’ultimo dei quali attuato con il Decreto Legislativo n. 159 del 2011.
Le misure di prevenzione previste dal nostro ordinamento sono applicabili:
1. a coloro che in base ad elementi di atto debbano ritenersi dediti a traffici delittuosi;
2. a coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi sulla base di elementi di fatto che vivono abitualmente anche in parte con i proventi di attività delittuosi;
3. coloro che per il loro comportamento, debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.
Come per le misure di sicurezza, presupposto delle misure di prevenzione è la pericolosità sociale del soggetto.
La differenza principale è che nel caso delle misure di prevenzione – come detto – manca l’indicazione regina della predetta pericolosità ovvero la commissione di un reato.
Per le misure di prevenzione la pericolosità deve essere desunta in tutti i casi da elementi oggettivi (gli elementi di fatto richiamati dalla norma) che potranno consistere nei precedenti penali, nelle denunce per gravi reati nei confronti del soggetto, nei procedimenti penali ancora in corso, le frequentazioni con pregiudicati etc..
La pericolosità deve essere attuale ovvero rappresentare un dato di fatto desumibile ed esistente nel momento in cui è effettuata la valutazione dei requisiti per l’applicazione.
Le diverse tipologie delle misure di prevenzione.
Le misure di prevenzione sono piuttosto numerose anche perché sono state aumentate dal Legislatore con successivi interventi in materia di lotta al terrorismo, al traffico degli stupefacenti ed alla criminalità organizzata.
Vediamo le misure “tipiche”:
• Il foglio di via obbligatorio
• La sorveglianza speciale
• Obbligo di soggiorno e divieto di soggiorno
• Le misure di prevenzione finalizzate al contrasto della criminalità organizzata. Personali e patrimoniali
• Le misure di prevenzione per la lotta al terrorismo
• Le misure di prevenzione per la lotta al traffico di stupefacenti
Nel 1990 il Legislatore ha previsto che le misure di prevenzione patrimoniale siano applicabili anche a coloro che sono indiziati di appartenere ad associazioni per delinquere finalizzate al traffico di sostanze stupefacenti.
Secondo l’art. 10 del D.L.vo n. 159 il provvedimento con il quale il Tribunale applica la misura di prevenzione è impugnabile entro dieci giorni (dalla notifica) con ricorso alla Corte di Appello competente. Il ricorso NON ha effetto sospensivo (ovvero la misura è applicata ed eseguita fino a quando non interviene eventualmente una decisione della Corte che riforma il decreto applicativo) e la Corte deve provvedere (ma si tratta di un termine non perentorio) entro trenta giorni dal deposito dell’impugnazione con decreto motivato (ricorribile per Cassazione).
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Lo Studio dell’Avv. Veneziano garantisce la migliore difesa possibile per il soggetto nei cui confronti viene proposta una misura di prevenzione.
Si tratta – come illustrato – di provvedimenti grandemente afflittivi per il soggetto per i quali, giustamente, è prevista la possibilità di un contraddittorio con la Pubblica Accusa nel corso del quale l’interessato deve e può svolgere ogni argomentazione in suo favore.
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